L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la guida “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie” che chiarisce le condizioni per la deducibilità delle spese mediche e di assistenza.
In particolare si specifica che ai fini della deducibilità, sono ritenute disabili le persone che:
- hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/1992.
- sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate del riconoscimento dell’invalidità civile, del lavoro o di guerra.
Per quanto riguarda le persone riconosciute portatrici di handicap, è sufficiente la condizione di handicap riportata nell’art. 3, comma 1 della Legge 104/1992, senza necessariamente una grave e permanente invalidità o menomazione.
Per gli invalidi civili, invece, è necessario accertare la grave e permanente invalidità o menomazione che può essere riconosciuta anche nei casi in cui sia stata certificata un’invalidità totale o sia stata attribuita l’indennità di accompagnamento.
Sono, inoltre, considerate spese di assistenza specifica:
- l’assistenza infermieristica e riabilitativa fornita da personale paramedico specializzato,
- le prestazioni del personale con la qualifica di addetto all’assistenza di base o operatore tecnico assistenziale dedicato esclusivamente all’assistenza diretta della persona,
- le prestazioni offerte da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, educatori professionali e personale specializzato in attività di animazione e terapia occupazionale
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